(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 51; 
  Vista la legge regionale 27  dicembre  2016,  n.  90  (Bilancio  di
previsione finanziario 2017 - 2019); 
  Visto il parere favorevole dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in  data  4  luglio  2017,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario adeguare gli  stanziamenti  di  spesa  del
bilancio di previsione finanziario 2017  -  2019  in  funzione  delle
esigenze di spesa di parte corrente e in conto  capitale  intervenute
successivamente all'approvazione della legge regionale n. 90/2016, da
realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento; 
    2. Tale adeguamento si concretizza  nell'iscrizione  di  nuove  o
maggiori  spese  alla  cui  copertura  si  provvede   attraverso   la
previsione di maggiori entrate e  attraverso  l'utilizzo  di  risorse
finanziarie gia' stanziate in bilancio; 
    3.  Al  fine  di  consentire  l'immediata  adozione  degli   atti
amministrativi  conseguenti,  e'  necessario  disporre  l'entrata  in
vigore della  presente  legge  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge. 
 
                               Art. 1 
 
          Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa 
         del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 
 
  1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
finanziario  2017  -  2019  sono  apportate  le  variazioni  indicate
nell'allegato A «Variazioni al  bilancio  di  previsione  finanziario
2017 - 2019 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al  bilancio  di
previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa»; 
  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di
entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019
sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti
risultanze: 
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico